ECOBONUS 2016
Si tratta della detrazione Irpef e Ires pari al 65% delle spese per i lavori di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico sostenute entro il 31 dicembre 2016.
Chi può usufruire dell’Ecobonus 65%
La detrazione per gli interventi di efficientamento energetico può essere richiesta da persone fisiche, compresi i professionisti, società di persone, società di capitali, enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Non è necessario essere proprietari dell’immobile. Le spese per i lavori possono infatti essere sostenute anche da chi detiene l’immobile in comodato, dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado conviventi con il possessore o detentore.
Gli immobili ammessi
La detrazione per gli interventi di efficientamento energetico può essere richiesta per gli edifici in tutte le categorie catastali, compresi quelli strumentali, a condizione che non siano ancora in costruzione e abbiano già un impianto di riscaldamento. Quest’ultima condizione non vale per l’installazione dei pannelli solari. Se nell’intervento di riqualificazione è compresa una demolizione e ricostruzione con ampliamento, l’agevolazione è riconosciuta solo per i lavori effettuati sulla parte di edificio esistente.
Interventi per cui si può richiedere l’Ecobonus 65%
La detrazione Irpef del 65% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2016 spetta per gli interventi sugli involucri degli edifici, vale a dire strutture opache verticali, coperture, pavimenti, finestre e infissi, comprese le demolizioni e ricostruzioni eventualmente connesse con la loro realizzazione che consentano di ottenere una riduzione della trasmittanza termica U, in base ai valori indicati nella tabella di cui all’Allegato B del DM 11 marzo 2008 (come modificato dal DM 26 gennaio 2010). L’agevolazione massima per questi lavori arriva a 60 mila euro.
Come ottenere l’Ecobonus 65%
Per accedere alla detrazione fiscale degli infissi è richiesta una certificazione fornita dal produttore e la compilazione della scheda informativa (Allegato F) relativa ai lavori realizzati. La documentazione deve essere inoltrata all’Enea entro 90 giorni dalla data di fine lavori.
Le spese devono essere effettuate tramite bonifico bancario o postale indicando la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico, cioè il professionista o l’impresa che ha effettuato i lavori.
Il beneficiario della detrazione deve conservare il certificato di asseverazione redatto dal serramentista, la ricevuta di invio della richiesta inoltrata telematicamente all’ENEA, la ricevuta del bonifico bancario o postale, le fatture e le ricevute fiscali che comprovano le spese sostenute.
La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Per gli interventi che consistono nella prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria, occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti per il computo del limite massimo della detrazione.
Nota:
Dal 2008 al 2015 oltre 12,5 milioni di interventi, dato rilevante se si considera che le famiglie in Italia sono 24,6 milioni e le abitazioni 31,2 milioni. Sempre dal 2008 al 2015, le misure di incentivazione fiscale hanno attivato investimenti pari a 207 miliardi di euro di cui 178 miliardi hanno riguardato il recupero edilizio e poco meno di 30 miliardi la riqualificazione energetica.
(Fonti: ISTAT e MISE)
IVA AGEVOLATA 10%
Negli interventi di manutenzione eseguiti su abitazioni a prevalente destinazione abitativa, l’aliquota IVA agevolata del 10% si applica sui beni significativi solo fino a concorrenza del valore della prestazione dell’artigiano che li ha installati più il valore dei beni di consumo impiegati durante l’intervento.
Esempio:
Supponiamo che il signor Mario Rossi abbia eseguito la sostituzione dei serramenti di casa:
Costo totale dell’intervento10,000 euro di cui:
a) Per prestazione lavorativa 4,000 euro
b) Costo dei beni significativi 6,000 euro
Sui 6,000 euro di beni significativi, l’IVA al 10% si applica solo su 4,000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello degli stessi beni significativi (10,000 – 6,000 = 4,000).
Sul valore residuo (2,000 euro) l’IVA si applica nella misura ordinaria del 22%.